domenica 12 aprile 2009

Alfabeto Fonetico




Midland 48 BSX



Alfabeto Fonetico
A - Alfa
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Eco
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiski
X - Xray
Y - Yankee
Z - Zulu

Lettera x Amministratore Condominio




Midland Alan 37



Fac-simile della lettera da inviare
all'amministratore di condominio


Egr. Sig. ...............................................................
Amministratore....................................................
Via.........................................................................
...............................................................................

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO D’ANTENNA C.B.

La informo che é mia intenzione installare un impianto d’antenna, da utilizzare per un apparato ricetrasmittente di debole potenza (comunemente denominato C.B.), sul tetto dello stabile in cui abito situato in
_______________________ via ___________________________ n° ______
In relazione a quanto sopra, vorrei farle presente le norme di legge, le disposizioni ministeriali, e le sentenze di Cassazione che regolano la materia.
del 03-08-28 n° 2295 art. 78 e 79
del 29-02-36 n° 645
LEGGE del 06-05-40 art. 1-2-3-11-179
del 11-12-41 n° 1555
del 09-05-46 n° 382 art. 1-2
del 20-03-54 n° 11-12 (radiocorriere)
del 29-03-73 n° 156 art. 231-232-397
del 02-04-85 n° ----
SENTENZA CASSAZIONE n° 2160/71
In proposito, mi permetto di farle notare il parere dell’Ufficio Legale della F.I.R. (Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band) a cui sono iscritto tramite l’Associazione ………………………... Il parere tiene conto di analoghe situazioni verificatesi nel nostro Paese ed il conseguente esito giudiziario, sempre favorevole a chi intendeva installare l’antenna.
L’installazione, su parte condominiale di un edificio, di un impianto d’antenna destinato a servire apparecchi ricetrasmittenti per uso privato, non è vietata da alcuna norma di legge, pertanto essa é soggetta alle comuni regole di diritto civile. In virtù di quanto sopra, l’utilizzatore di un apparecchio C.B. può imporre, installando un proprio impianto d’antenna su parti comuni del fabbricato, una servitù che può essere volontariamente costituita o imposta di fatto. Di conseguenza (art. 174 e seguenti del Codice Civile) nessuno dei condomini, che pure hanno diritto delle parti comuni dell’edificio, può arbitrariamente impedire l’installazione, rimuovere l’antenna installata o turbarne la funzionalità.
Ciò premesso, va rilevato che una qualsiasi antenna connessa ad un apparato ricetrasmittente, esplica una duplice funzione. Cioè quella di trasmettere segnali radio emessi dall’apparecchio, e quella di ricevere segnali in arrivo emessi da altri trasmettitori o ripetitori. Per quanto riguarda la prima funzione, l’apparato ricetrasmittente in mio possesso ha le caratteristiche tecniche previste dai D.M. 15-07-77 e 18-05-85. Per l’uso di detti apparati é prevista un’Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Poste, di cui sono titolare, e il pagamento di un canone annuo, da me versato regolarmente.
Per la seconda funzione, cioè la ricezione, non vi può essere dubbio che l’operatore di stazione abbia pieno diritto di ascolto delle varie gamme di frequenza. Di conseguenza ne deriva il pieno diritto di installare un’antenna atta allo scopo.
In proposito, la Legge 554/40 stabilisce (art.1) che i proprietari di uno stabile o di un appartamento, non possono opporsi all’installazione di impianti d’antenna esterni, destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti (proprietari o meno) degli stessi stabili o appartamenti.
La Legge 554/40 modificata dal D.D.L. 382/46, sancisce anche una limitazione del diritto di proprietà, quale tipica servitù coattiva, relativamente all’installazione di antenne. La suddetta Legge prevede dunque l’obbligo per i proprietari e i condomini, di non dissentire all’installazione di impianti d’antenna esterni cui hanno diritto gli utenti di radioaudizioni.
La Corte di Cassazione (sent. 2160/71) ha riconfermato la giurisprudenza esistente. Pur chiarendo che non é esatto parlare di servitù coattiva imposta, ha sancito che la Legge attribuisce comunque il diritto agli abitanti dello stabile, all’installazione - e quindi anche alla manutenzione - degli impianti d’antenna, anche contro la volontà dei proprietari e/o degli altri condomini.
Per quanto riguarda la trasmissione, la disposizione é stata ripresa dal D.P.R. 156/73, il quale prevede (art.397) che nel regolamento attuativo dello stesso, ci possano essere disposizioni relative ai concessionari di servizi radioelettrici privati. In merito va rilevato che fin quando non entrerà in vigore questo regolamento, ed in mancanza di altre norme specifiche intermedie, si deve applicare quanto previsto dal R.D. 645/36 (art.179) per le concessione ad uso pubblico.
Di conseguenza, secondo gli art. 231-232-397 del predetto D.P.R. 156/73, il proprietario o il condomino, non può opporsi all’appoggio sull’immobile, di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili, o qualsiasi altro impianto.
Per finire, concludo assicurando che l’installazione dell’impianto d’antenna sarà eseguita con criteri di professionalità e sulla base delle norme vigenti, onde garantire la massima sicurezza e la piena efficienza per lungo tempo.
La spesa sarà a mio carico totale, e sarò pronto a rifondere eventuali danni a terzi qualora dovessero essere provocati inequivocabilmente da detto impianto. La mia adesione alla Federazione Italiana C.B., comporta l’automatica copertura assicurativa per queste evenienze.
Rimanendo sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.




Data ______________________ Firma_________________________

Codice delle Comunicazioni Elettroniche




Midland 77-104xl



Attività di C.B. e PMR 446
Riferimento normativo: Codice delle comunicazioni elettroniche

Chiarimenti e integrazioni circolare 1/2004/CA

Modello CB "in banda cittadina"

CB: uso libero ed amatoriale

FREQUENZE

CB art. 145
(uso libero ed amatoriale)
Banda cittadina - CB

1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

Contributi: Allegato n. 25-art. 36 Attività in banda cittadina
(art. 36)

Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

PMR446 - Uso personale

FREQUENZE

Autorizzazione generale

All. 19

Contributi: allegato 25-art.37
Art.37
Attività assimilate a quella in banda cittadina

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) le attività che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Autorizzazione generale per apparecchiature in ausilio alle imprese in generale -
Art. 104 - comma 1 lettera c)
punto 2

All. 19 (vale sia per i CB che per i PMR446)

Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale

1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

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Contributi:
per istruttoria: all. 25 - art. 33 comma 1 - lett. c;

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di una contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:

a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fini a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fini a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.00,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di appparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.

2. I soggetti che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini dal calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell' articolo 17.

Contributo per vigilanza e mantenimento
all. 24 - art. 34

1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre.
Tale contributo è pari :
a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice che per il loro funzionamento utilizzano atti atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) numero 1;
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) numero 2;
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) numero 3;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute oltre al contributo di cui al numero 5), quote aggiuntive do euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

Come Divenire CB




Midland 77-120ESP


Come diventare C.B.

Per divenire CB, radio dilettanti (definiti dal Ministero delle Comunicazioni, utilizzatori di apparati radio elettrici di debole potenza), occorre fare denuncia di inizio attività dichiarando l’apparato omologato che si desidera utilizzare.

La denuncia dovrà inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, ispettorato territoriale competente per territorio del capoluogo di regione ove il C.B. risiede, con la denuncia di inizio attività, si possono utilizzare apparecchiature omologate di 4 Watt detti comunemente “baracchini”; la banda su cui operano e da 26.965 a 27.405 Mhz, detta comunemente C.B, dall’inglese Cityzen’s Band (banda cittadina); la legislazione vigente non consente collegamenti a livello internazionale e l’uso di antenne direttive, le classi di emissioni ammesse sono unicamente la modulazione di frequenza e di fase, AM, FM, SSB, i C.B. possono parlare di tutto ciò che vogliono e quanto vogliono senza restrizioni, pur sempre rispettando, come tutti, l’etica radiantistica.

I componenti principali di un impianto CB sono

Il ricetrasmettitore comunemente detto baracchino;

è l'apparecchiatura base di un impianto, permette di sintonizzarsi su determinate frequenze tramite un selettore di canali e di parlare attraverso un microfono con altri CB.

L'alimentatore;

fornisce una tensione d'alimentazione al baracchino di 13,5 Volt circa e deve erogare una potenza adeguata a quella d'assorbimento del baracchino stesso.

L' antenna;

è il componente che provvede ad irradiare nell'etere il segnale d'uscita e a riceverlo da altre stazioni. Dev'essere installata in un punto molto alto, per esempio un terrazzo, o comunque in un posto dove non sia coperta da ostacoli di varia natura (palazzi, strutture, ecc.). Ci sono vari tipi d'antenna. Le più comuni sono quelle di tipo "Ground Plane" con stilo alto circa 6 metri, adatte all'istallazione sui terrazzi degli edifici e dotate di eccellenti prestazioni, e quelle da balcone con stilo di misura ridotta e prestazioni limitate. Ci sono anche antenne "a frusta" per natanti e per automobili, quest'ultime costruite per sfruttare il piano riflettente della carrozzeria del veicolo. I trasmettitori tascabili (LPD, PMR) utilizzano antenne telescopiche o in gomma di piccole dimensioni e prestazioni ridotte. Al momento dell'istallazione l'antenna dev'essere tarata con uno strumento chiamato "rosmetro".

Il cavo di discesa;

serve a collegare l'antenna al baracchino. I tipi più comuni hanno le seguenti sigle, in ordine di qualità (- RG-58; RG-8; RG-213 +)

Il Rosmetro;

è lo strumento "swr-meter" che misura le onde stazionarie dovute al cattivo adattamento tra l'antenna e il baracchino, tra i quali va posizionato . il valore ottimale del ROS (Rapporto Onde Stazionarie) è compreso tra 1 e 1,5. Un valore maggiore significa che troppa energia presente all'uscita del baracchino non viene utilizzata dall'antenna. Ciò provoca una diminuzione eccessiva del rendimento della stazione. Per evitare questo inconveniente si avrà cura, oltre alla taratura dell'antenna secondo le specifiche del costruttore, di tenere la lunghezza del cavo in una misura che sia un multiplo di 45 CM

Il Watmetro;

serve a tenere sotto controllo la potenza d'uscita, di solito unito al rosmetro.

Montare il CB e Tarare l'Antenna




18-2442

Taratura antenna

Tarare l'antenna è un'operazione necessaria sia per verificare che tutta l'installazione cavo coassiale + antenna sia funzionante e fondamentale per ottimizzare il rendimento dell'impianto. Utilizzare un'antenna starata comporta che parte della potenza in trasmissione anzichè essere liberata come onde elettromagnetiche dall'antenna ritorni verso l'apparato CB, a volte provocando anche danni. Per completare questa operazione, vi servirà quindi uno strumento, chiamato ROSMETRO e un cavetto lungo una spanna per collegare il rosmetro al CB. L'antenna invece andrà collegata all'altro connettore presente sul ROSMETRO.

Una volta collegato tutto bisogna mettere la vettura in un luogo aperto, possibilmente a diversi metri da ostacoli quali muri o alberi. Portare quindi il CB sul canale 20 ed eseguire i passi seguenti:

1) Posizionare il deviatore del Rosmetro sulla posizione FWD.

2) Passare in trasmissione premendo il tasto sul microfono e restare in trasmissione

3) Agire sulla rotella di regolazione al centro sino a che l'indicatore non raggiunge esattamente il fondoscala (posizione SET) quindi passare di nuovo in ricezion

4) Portare il deviatore del rosmetro sulla posizione REF e trasmettere di nuovo SENZA TOCCARE il pomello di regolazione.

5) Prendere nota su un foglietto del valore letto, nella figura sotto per esempio è 1,4.

Ora bisogna ripetere le operazioni sopra identificate come 1 , 2 , 3 , 4 , 5 rispettivamente sul canale "1" e sul canale "40", poi riesaminate i dati scitti sul foglio, facendo le seguenti considerazioni.

- In generale l'antenna funziona bene quando il valore di ROS è max 1,3/1,4 , più è prossimo al valore 1 e meglio è.

- Se il valore di ROS è superiore a 2,5 è segno che c'è qualche problema grave nell'impianto cavo/antenna, va quindi riverificato tutto.

- Se il valore di ROS è maggiore sul canale 1 e diminuisce sul canale 20 e si abbassa ulteriormente sul canale 40 allora l'antenna va ALLUNGATA.

-Se il valore di ROS è maggiore sul canale 40 e diminuisce sul canale 20 e si abbassa ulteriormente sul canale 1 allora l'antenna va ACCORCIATA.

Per variare la lunghezza dell'antenna agite sul grano che blocca lo stelo, lo allentate e fate scorrere in basso o in alto (vedi considerazioni sopra) di 5 millimetri per volta. Stringete e ripetete le 3 misure sui canali 1 - 20 - 40 per vedere l'andamento. Nel caso l'antenna risulti comunque troppo lunga si può accorciare lo stelo con un seghetto da ferro, ovvio che non c'è modo di allungarlo, quindi andate molto cauti a tagliare!!!

Montare il CB e tarare l’antenna

Montare il “baracchino” sull’autovettura in genere non è molto difficile, è necessaria solo una staffa da applicare al cruscotto, in modo da avere il CB in una posizione ben visibile e a portata di mano. L’importante è avere una alimentazione 12V in zona dove si vuol montare l’apparato, e prevedere il passaggio del cavo d’antenna.

Il cavo d’antenna è generalmente un cavo coassiale da 52 ohm di impedenza, ed ha alle estremità i connettori per collegarsi all’antenna e al CB.

Il valore dell’impedenza del cavo è importante per adattare il CB all’antenna e non deve essere differente da quello dato dalla casa costruttrice.

Il cavo d’antenna è schermato del suo, quindi la sua lunghezza non influisce in alcun modo sull’impedenza totale (sempre nei limiti di due o tre metri di cavo) e perciò accorciare o allungare questo cavo non serve a variare l’impedenza dell’antenna.

Posizionare il CB sull’autovettura e l’antenna nella posizione voluta (la posizione ideale sarebbe sul tetto), assicurarsi che l’antenna sia bene a massa.

Non effettuare mai trasmissioni senza antenna, perché si rischia di bruciare i terminali di potenza del baracchino. Anche l’antenna non correttamente adattata può “riflettere” al baracchino parte della potenza irradiata con conseguente rischio di surriscaldamento dei finali di potenza e alla lunga di bruciarli.

A questo punto prima di effettuare la prima trasmissione bisogna inserire in serie tra il baracchino e l’antenna il rosmetro per poter leggere il rapporto tra l’energia trasmessa dal CB e l’energia riflessa che potrebbe danneggiarlo (oltre ad avere una scarsa efficienza nella trasmissione)

Il rosmetro è uno strumento indispensabile a misurare appunto il valore di "R.O.S.": rapporto di onde stazionarie, presenti quando si trasmette. In teoria, tutta la potenza del CB dovrebbe essere irraggiata all'esterno dall'antenna. Però spesso succede che, vuoi per una non corretta lunghezza di antenna o del relativo cavo, vuoi per un errato posizionamento della stessa, una parte di questa energia non esca dall'apparato, o rientri riflessa da un ostacolo vicinissimo, originando così le "onde stazionarie": un disturbo, che se di elevata entità, può danneggiare il trasmettitore, bruciandone gli stadi finali.

La quantità di onde stazionarie dovrebbe essere minima e non superare comunque il valore di 1,5, né tanto meno entrare nel settore rosso sulla scala dello strumento, proprio per evitare danni al CB. Il rosmetro va inserito tra il baracchino ed il cavo di antenna. Per il collegamento si usa un piccolo segmento di cavo (come quello per l'antenna), munito di appositi bocchettoni alle due estremità.

Valori di ROS

Da 1 a 1.5 OTTIMO da 100% a 96% rendimento da 0 a 4% di energia riflessa

Da 1.5 a 2.0 ACCETTABILE da 96% a 89% rendimento da 4% a 11% di energia riflessa

Da 2.0 a 3.0 PERICOLOSO da 89% a 75% rendimento da 11% a 25% di energia riflessa

Oltre il 3.0 Controllare attentamente l’ impianto di antenna ed il cavo, perché senz’ altro è in corto circuito oppure l’antenna non è a massa.

La taratura dell'antenna è l'operazione finale ed il collaudo, per cui occorre il rosmetro.

Meglio farlo in una zona aperta, senza edifici circostanti.

Si collegano il cavo d'antenna ed il CB allo strumento; il primo al bocchettone siglato "ant", il secondo a quello "rtx" e si sposta il commutatore sulla posizione "D".

Inizialmente si seleziona il canale 20, che è al centro della gamma di frequenze. Poi, mentre con una mano si tiene premuto il pulsante del microfono ("mic"), con l'altra si ruota il pomello del potenziometro fino a portare l'ago dello strumento in corrispondenza del fondo scala. Si rilascia il "mic" e si sposta il selettore in posizione "R"o “SWR”.

A questo punto si ripreme il tasto "mic" e si legge il valore del ROS. Probabilmente il ROS non sarà costante su tutti i canali , ma avrà una certa tendenza sui canali alti ed una contraria su quelli bassi.

La regola dice: ROS alto sui canali bassi antenna troppo corta, viceversa se lo è su quelli alti, è troppo lunga.

A questo punto occorre regolare la lunghezza dell'antenna.

Su alcuni modelli è possibile allentando una o due minuscole brugole poste alla base dello stilo ed estraendo leggermente lo stesso dalla sua sede, o facendovelo rientrare (la chiave esagonale è in dotazione).

Su altri esiste una lunga vite alla sommità dell'antenna ("stub").

Le variazioni di lunghezza vanno fatte con spostamenti di pochi millimetri alla volta, ripetendo sempre tutte le procedure con il rosmetro. Esistono anche antenne con un anello che scorre su un canotto filettato esterno alla bobina di carico.

Altre invece non prevedono alcun sistema e se risultano eccessivamente lunghe vanno tagliate alla sommità; ma con estrema cautela, una volta accorciate non sono più riallungabili.

Pagamenti Contributi per Apparati Radio




Midland 77-092



Pagamento contributi per apparati radio:

Il contributo per l'uso del C.B. è di 12,00 € indipendentemente dagli apparati posseduti.



Il contributo radioamatori è di 5 € ( le patenti sono state unificate)

Numero C/C : 145607
Intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ancona
Causale : Canoni CB e Radioamatori.

Servizio Emergenza Radio




Midland 4001



Servizio Emergenza Radio
Il Servizio Emergenza Radio (SER) e un'emanazione della FIR-CB è costituisce l'unità di protezione civile della Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB (l'unità è spesso identificata con l'acronimo FIR-CB SER).

Il compito del SER è quello di garantire i collegamenti a livello comunale o provinciale. Le frequenze impiegate sono usualmente i normali canali CB ma vengono utilizzate anche altre frequenze assegnate alle operazioni del Dipartimento di Protezione Civile (banda dei 160 MHz e dei 43 MHz).

Il logo FIR-CB SER è un marchio registrato e brevettato con registrazione del 16-03-1977 n° 17739 (validità 10 anni), del 28-03-1985 n° 347749 (validità 10 anni) e del 12-12-1994 n° 011321 (validità 10 anni).