Midland 77-104xl
Attività di C.B. e PMR 446
Riferimento normativo: Codice delle comunicazioni elettroniche
Chiarimenti e integrazioni circolare 1/2004/CA
Modello CB "in banda cittadina"
CB: uso libero ed amatoriale
FREQUENZE
CB art. 145
(uso libero ed amatoriale)
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
Contributi: Allegato n. 25-art. 36 Attività in banda cittadina
(art. 36)
Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
PMR446 - Uso personale
FREQUENZE
Autorizzazione generale
All. 19
Contributi: allegato 25-art.37
Art.37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) le attività che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Autorizzazione generale per apparecchiature in ausilio alle imprese in generale -
Art. 104 - comma 1 lettera c)
punto 2
All. 19 (vale sia per i CB che per i PMR446)
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
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Contributi:
per istruttoria: all. 25 - art. 33 comma 1 - lett. c;
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di una contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fini a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fini a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.00,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di appparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
2. I soggetti che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini dal calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell' articolo 17.
Contributo per vigilanza e mantenimento
all. 24 - art. 34
1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre.
Tale contributo è pari :
a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice che per il loro funzionamento utilizzano atti atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) numero 1;
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) numero 2;
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) numero 3;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute oltre al contributo di cui al numero 5), quote aggiuntive do euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.