Midland Alan 37
Fac-simile della lettera da inviare
all'amministratore di condominio
Egr. Sig. ...............................................................
Amministratore....................................................
Via.........................................................................
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO D’ANTENNA C.B.
La informo che é mia intenzione installare un impianto d’antenna, da utilizzare per un apparato ricetrasmittente di debole potenza (comunemente denominato C.B.), sul tetto dello stabile in cui abito situato in
_______________________ via ___________________________ n° ______
In relazione a quanto sopra, vorrei farle presente le norme di legge, le disposizioni ministeriali, e le sentenze di Cassazione che regolano la materia.
del 03-08-28 n° 2295 art. 78 e 79
del 29-02-36 n° 645
LEGGE del 06-05-40 art. 1-2-3-11-179
del 11-12-41 n° 1555
del 09-05-46 n° 382 art. 1-2
del 20-03-54 n° 11-12 (radiocorriere)
del 29-03-73 n° 156 art. 231-232-397
del 02-04-85 n° ----
SENTENZA CASSAZIONE n° 2160/71
In proposito, mi permetto di farle notare il parere dell’Ufficio Legale della F.I.R. (Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band) a cui sono iscritto tramite l’Associazione ………………………... Il parere tiene conto di analoghe situazioni verificatesi nel nostro Paese ed il conseguente esito giudiziario, sempre favorevole a chi intendeva installare l’antenna.
L’installazione, su parte condominiale di un edificio, di un impianto d’antenna destinato a servire apparecchi ricetrasmittenti per uso privato, non è vietata da alcuna norma di legge, pertanto essa é soggetta alle comuni regole di diritto civile. In virtù di quanto sopra, l’utilizzatore di un apparecchio C.B. può imporre, installando un proprio impianto d’antenna su parti comuni del fabbricato, una servitù che può essere volontariamente costituita o imposta di fatto. Di conseguenza (art. 174 e seguenti del Codice Civile) nessuno dei condomini, che pure hanno diritto delle parti comuni dell’edificio, può arbitrariamente impedire l’installazione, rimuovere l’antenna installata o turbarne la funzionalità.
Ciò premesso, va rilevato che una qualsiasi antenna connessa ad un apparato ricetrasmittente, esplica una duplice funzione. Cioè quella di trasmettere segnali radio emessi dall’apparecchio, e quella di ricevere segnali in arrivo emessi da altri trasmettitori o ripetitori. Per quanto riguarda la prima funzione, l’apparato ricetrasmittente in mio possesso ha le caratteristiche tecniche previste dai D.M. 15-07-77 e 18-05-85. Per l’uso di detti apparati é prevista un’Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Poste, di cui sono titolare, e il pagamento di un canone annuo, da me versato regolarmente.
Per la seconda funzione, cioè la ricezione, non vi può essere dubbio che l’operatore di stazione abbia pieno diritto di ascolto delle varie gamme di frequenza. Di conseguenza ne deriva il pieno diritto di installare un’antenna atta allo scopo.
In proposito, la Legge 554/40 stabilisce (art.1) che i proprietari di uno stabile o di un appartamento, non possono opporsi all’installazione di impianti d’antenna esterni, destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti (proprietari o meno) degli stessi stabili o appartamenti.
La Legge 554/40 modificata dal D.D.L. 382/46, sancisce anche una limitazione del diritto di proprietà, quale tipica servitù coattiva, relativamente all’installazione di antenne. La suddetta Legge prevede dunque l’obbligo per i proprietari e i condomini, di non dissentire all’installazione di impianti d’antenna esterni cui hanno diritto gli utenti di radioaudizioni.
La Corte di Cassazione (sent. 2160/71) ha riconfermato la giurisprudenza esistente. Pur chiarendo che non é esatto parlare di servitù coattiva imposta, ha sancito che la Legge attribuisce comunque il diritto agli abitanti dello stabile, all’installazione - e quindi anche alla manutenzione - degli impianti d’antenna, anche contro la volontà dei proprietari e/o degli altri condomini.
Per quanto riguarda la trasmissione, la disposizione é stata ripresa dal D.P.R. 156/73, il quale prevede (art.397) che nel regolamento attuativo dello stesso, ci possano essere disposizioni relative ai concessionari di servizi radioelettrici privati. In merito va rilevato che fin quando non entrerà in vigore questo regolamento, ed in mancanza di altre norme specifiche intermedie, si deve applicare quanto previsto dal R.D. 645/36 (art.179) per le concessione ad uso pubblico.
Di conseguenza, secondo gli art. 231-232-397 del predetto D.P.R. 156/73, il proprietario o il condomino, non può opporsi all’appoggio sull’immobile, di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili, o qualsiasi altro impianto.
Per finire, concludo assicurando che l’installazione dell’impianto d’antenna sarà eseguita con criteri di professionalità e sulla base delle norme vigenti, onde garantire la massima sicurezza e la piena efficienza per lungo tempo.
La spesa sarà a mio carico totale, e sarò pronto a rifondere eventuali danni a terzi qualora dovessero essere provocati inequivocabilmente da detto impianto. La mia adesione alla Federazione Italiana C.B., comporta l’automatica copertura assicurativa per queste evenienze.
Rimanendo sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.
Data ______________________ Firma_________________________
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